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Presentazione di scia/progetti ai fini della sicurezza antincendio, correlata da relazione tecnica ed elaborati grafici, ai fini della prevenzione incendi

Il 22 settembre è stato pubblicato sulla G.U. il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.
La nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che l'avvento della segnalazione certificata di inizio attività (legge n. 122/2010) dispiega, seppure con le limitazioni già descritte, sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.
Il nuovo regolamento attualizza l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l'attività stessa.

In riferimento a quanto descritto la nostra società si occupa di:

  1. PRESENTAZIONE MODELLO SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’) AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO CORRELATA DA RELAZIONE TECNICA ED ELABORATI GRAFICI (PER ATTIVITA’ APPARTENENTE ALLA CATEGORIA A)
  2. PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI NUOVI IMPIANTI O COSTRUZIONI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO CORRELATA DA RELAZIONE TECNICA ED ELABORATI GRAFICI (PER ATTIVITA’ APPARTENENTE ALLA CATEGORIA B e C)
  3. ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO